Dpcm 26 aprile 2020 (.pdf testo)<\/a><\/p>\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n
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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante \u00abMisure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell\u2019art. 3, comma 6-bis, e dell\u2019art. 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante \u00abMisure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante \u00abDisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u00b0 marzo 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1\u00b0 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u2019intero territorio nazionale\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell\u20198 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u2019intero territorio nazionale\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u2019intero territorio nazionale\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell\u201911 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u2019intero territorio nazionale\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u00b0 aprile 2020, recante \u00abDisposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u2019intero territorio nazionale\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u2019intero territorio nazionale\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell\u201911 aprile 2020; Vista l\u2019ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante \u00abUlteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u2019intero territorio nazionale\u00bb, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; Vista l\u2019ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui \u00e8 stato disciplinato l\u2019ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui \u00e8 stato modificato l\u2019elenco dei codici di cui all\u2019allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; Vista la dichiarazione dell\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 del 30 gennaio 2020 con la quale l\u2019epidemia da COVID-19 \u00e8 stata valutata come un\u2019emergenza di sanit\u00e0 pubblica di rilevanza internazionale; Vista la successiva dichiarazione dell\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 dell\u201911 marzo 2020 con la quale l\u2019epidemia da COVID-19 \u00e8 stata valutata come \u00abpandemia\u00bb in considerazione dei livelli di diffusivit\u00e0 e gravit\u00e0 raggiunti a livello globale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale \u00e8 stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all\u2019insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l\u2019evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell\u2019epidemia e l\u2019incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l\u2019interessamento di pi\u00f9 ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformit\u00e0 nell\u2019attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Preso atto che, ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 1, lettera ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il Presidente della Regione pu\u00f2 disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l\u2019emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, pu\u00f2 disporre, al fine di contenere l\u2019emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonch\u00e9 ai vettori ed agli armatori; Preso atto che ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l\u2019elenco dei codici di cui all\u2019allegato 3 del medesimo decreto pu\u00f2 essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell\u2019economia e delle finanze; Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all\u2019ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell\u2019interno, della difesa, dell\u2019economia e delle finanze, nonch\u00e9 i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell\u2019istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonch\u00e9 sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; DECRETA: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull\u2019intero territorio nazionale<\/p>\n\n\n\n
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull\u2019intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purch\u00e9 venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, \u00e8 fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; \u00e8 in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5\u00b0 C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) \u00e8 fatto divieto assoluto di mobilit\u00e0 dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) \u00e8 vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco pu\u00f2 disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l\u2019accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici \u00e8 condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonch\u00e9 della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco pu\u00f2 disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; f) non \u00e8 consentito svolgere attivit\u00e0 ludica o ricreativa all\u2019aperto; \u00e8 consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivit\u00e0 sportiva o attivit\u00e0 motoria, purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l\u2019attivit\u00e0 sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivit\u00e0; g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivit\u00e0 sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti \u2013 riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali \u2013 sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell\u2019Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d\u2019esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entit\u00e0, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi \u00e8 sospesa ogni attivit\u00e0; l\u2019apertura dei luoghi di culto \u00e8 condizionata all\u2019adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l\u2019esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all\u2019aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all\u2019art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; k) sono sospesi i servizi educativi per l\u2019infanzia di cui all\u2019art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivit\u00e0 didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonch\u00e9 la frequenza delle attivit\u00e0 scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universit\u00e0 e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universit\u00e0 per anziani, nonch\u00e9 i corsi professionali e le attivit\u00e0 formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilit\u00e0 di svolgimento di attivit\u00e0 formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivit\u00e0 dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalit\u00e0 non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, \u00e8 da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l\u2019infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; l) sono sospesi i viaggi d\u2019istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivit\u00e0 didattiche nelle scuole, modalit\u00e0 di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit\u00e0; n) nelle Universit\u00e0 e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivit\u00e0 didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalit\u00e0 a distanza, individuate dalle medesime Universit\u00e0 e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit\u00e0; le Universit\u00e0 e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell\u2019ordinaria funzionalit\u00e0, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalit\u00e0, il recupero delle attivit\u00e0 formative nonch\u00e9 di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle universit\u00e0, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attivit\u00e0 di ricerca e di laboratorio sperimentale e\/o didattico ed esercitazioni, ed \u00e8 altres\u00ec consentito l\u2019utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un\u2019organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimit\u00e0 e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilit\u00e0, di cui al \u201cDocumento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione\u201d pubblicato dall\u2019INAIL. Per le finalit\u00e0 di cui al precedente periodo, le universit\u00e0, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell\u2019articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attivit\u00e0; o) a beneficio degli studenti ai quali non \u00e8 consentita, per le esigenze connesse all\u2019emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivit\u00e0 didattiche o curriculari delle Universit\u00e0 e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivit\u00e0 possono essere svolte, ove possibile, con modalit\u00e0 a distanza, individuate dalle medesime Universit\u00e0 e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit\u00e0; le Universit\u00e0 e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalit\u00e0, il recupero delle attivit\u00e0 formative, nonch\u00e9 di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonch\u00e9 ai fini delle relative valutazioni; p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalit\u00e0 didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all\u2019art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivit\u00e0 didattiche ed esami a distanza e l\u2019eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validit\u00e0 delle prove di esame gi\u00e0 sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l\u2019ammissione al recupero dell\u2019anno o la dimissione dai medesimi corsi; q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati \u00e8 effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalit\u00e0 a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall\u2019art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall\u2019art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonch\u00e9 del personale le cui attivit\u00e0 siano necessarie a gestire le attivit\u00e0 richieste dalle unit\u00e0 di crisi costituite a livello regionale; s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui \u00e8 coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilit\u00e0; \u00e8 altres\u00ec differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivit\u00e0 convegnistica o congressuale; t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalit\u00e0 di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilit\u00e0 e coordinamenti attivati nell\u2019ambito dell\u2019emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; u) sono sospese le attivit\u00e0 di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l\u2019erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; v) sono sospesi gli esami di idoneit\u00e0 di cui all\u2019art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale \u00e8 disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d\u2019esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; w) \u00e8 fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA\/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; x) l\u2019accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalit\u00e0 e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, \u00e8 limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che \u00e8 tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d\u2019intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell\u2019emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilit\u00e0 di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalit\u00e0 telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali pu\u00f2 essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibert\u00e0 o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l\u2019uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilit\u00e0 di misure alternative di detenzione domiciliare; z) sono sospese le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0 individuate nell\u2019allegato 1, sia nell\u2019ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell\u2019ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purch\u00e9 sia consentito l\u2019accesso alle sole predette attivit\u00e0. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivit\u00e0 svolta, i mercati, salvo le attivit\u00e0 dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; aa) sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 la ristorazione con asporto fermo restando l\u2019obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all\u2019interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all\u2019interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonch\u00e9 nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; cc) sono sospese le attivit\u00e0 inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell\u2019allegato 2; dd) gli esercizi commerciali la cui attivit\u00e0 non \u00e8 sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all\u2019interno dei locali pi\u00f9 del tempo necessario all\u2019acquisto dei beni. Si raccomanda altres\u00ec l\u2019applicazione delle misure di cui all\u2019allegato 5; ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l\u2019emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalit\u00e0 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, pu\u00f2 disporre, al fine di contenere l\u2019emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonch\u00e9 ai vettori ed agli armatori; gg) fermo restando quanto previsto dall\u2019art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalit\u00e0 di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, pu\u00f2 essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all\u2019art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell\u2019Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall\u2019art. 2, comma 2; ii) in ordine alle attivit\u00e0 professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalit\u00e0 di lavoro agile per le attivit\u00e0 che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalit\u00e0 a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonch\u00e9 gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell\u2019economia e delle finanze. Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u00e0 produttive industriali e commerciali<\/li> Sull\u2019intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivit\u00e0 produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell\u2019allegato 3. L\u2019elenco dei codici di cui all\u2019allegato 3 pu\u00f2 essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell\u2019economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall\u2019articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall\u2019articolo 1 del presente decreto; resta altres\u00ec fermo quanto previsto dall\u2019articolo 1 del presente decreto per le attivit\u00e0 commerciali e i servizi professionali.<\/li> Le attivit\u00e0 produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalit\u00e0 a distanza o lavoro agile.<\/li> Sono comunque consentite le attivit\u00e0 che erogano servizi di pubblica utilit\u00e0, nonch\u00e9 servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonch\u00e9 per i servizi che riguardano l\u2019istruzione.<\/li> \u00c9 sempre consentita l\u2019attivit\u00e0 di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonch\u00e9 di prodotti agricoli e alimentari. Resta altres\u00ec consentita ogni attivit\u00e0 comunque funzionale a fronteggiare l\u2019emergenza.<\/li> Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessit\u00e0.<\/li> Le imprese le cui attivit\u00e0 non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all\u2019allegato 6, nonch\u00e9, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all\u2019allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all\u2019allegato<\/li> La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.<\/li> Le imprese, le cui attivit\u00e0 dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all\u2019allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attivit\u00e0 necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall\u2019adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.<\/li> Per le attivit\u00e0 produttive sospese \u00e8 ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l\u2019accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivit\u00e0 di vigilanza, attivit\u00e0 conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonch\u00e9 attivit\u00e0 di pulizia e sanificazione. \u00c8 consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonch\u00e9 la ricezione in magazzino di beni e forniture.<\/li> Le imprese, che riprendono la loro attivit\u00e0 a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attivit\u00e0 propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.<\/li> Le imprese, le cui attivit\u00e0 sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attivit\u00e0 nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.<\/li> Per garantire lo svolgimento delle attivit\u00e0 produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l\u2019andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all\u2019Istituto superiore di sanit\u00e0 e al comitato tecnico-scientifico di cui all\u2019ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all\u2019allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell\u2019immediato esercizio dei poteri di cui all\u2019articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivit\u00e0 produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall\u2019aggravamento. Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull\u2019intero territorio nazionale<\/li> Sull\u2019intero territorio nazionale si applicano altres\u00ec le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; b) \u00e8 fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilit\u00e0 ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessit\u00e0; c) nei servizi educativi per l\u2019infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universit\u00e0, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all\u2019allegato 4; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all\u2019allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonch\u00e9 in tutti i locali aperti al pubblico, in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonch\u00e9 degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l\u2019igiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; g) \u00e8 raccomandata l\u2019applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all\u2019allegato 4.<\/li> Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, \u00e8 fatto obbligo sull\u2019intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all\u2019obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonch\u00e9 i soggetti con forme di disabilit\u00e0 non compatibili con l\u2019uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.<\/li> Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunit\u00e0, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilit\u00e0, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.<\/li> L\u2019utilizzo delle mascherine di comunit\u00e0 si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l\u2019igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia<\/li> Ferme restando le disposizioni di cui all\u2019art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, \u00e8 tenuto, ai fini dell\u2019accesso al servizio, a consegnare al vettore all\u2019atto dell\u2019imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l\u2019indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall\u2019art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto; b) indirizzo completo dell\u2019abitazione o della dimora in Italia dove sar\u00e0 svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verr\u00e0 utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l\u2019intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.<\/li> I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell\u2019imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l\u2019imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonch\u00e9 nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformit\u00e0 alle indicazioni di cui al \u201cProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid \u2013 19 nel settore del trasporto e della logistica\u201d di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all\u2019allegato 8, nonch\u00e9 alle \u201cLinee guida per l\u2019informazione agli utenti e le modalit\u00e0 organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19\u201d di cui all\u2019allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonch\u00e9 l\u2019utilizzo da parte dell\u2019equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell\u2019imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.<\/li> Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalit\u00e0 di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all\u2019isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l\u2019abitazione o la dimora preventivamente indicata all\u2019atto dell\u2019imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.<\/li> Nell\u2019ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o pi\u00f9 persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l\u2019abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l\u2019accertamento da parte dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria in ordine all\u2019eventuale falsit\u00e0 della dichiarazione resa all\u2019atto dell\u2019imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l\u2019Autorit\u00e0 sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalit\u00e0 e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.<\/li> Ferme restando le disposizioni di cui all\u2019art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolger\u00e0 il periodo di sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all\u2019isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l\u2019abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.<\/li> Nell\u2019ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l\u2019abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalit\u00e0 e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.<\/li> Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalit\u00e0 previste dai commi precedenti, \u00e8 sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall\u2019Autorit\u00e0 sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorit\u00e0 la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l\u2019indicazione dell\u2019itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalit\u00e0 previste dalla citata lettera b). L\u2019Autorit\u00e0 sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.<\/li> L\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica e i servizi di sanit\u00e0 pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalit\u00e0 di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il pi\u00f9 possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) avviata la sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, l\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto \u00e8 assistito anche ai fini dell\u2019eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); c) in caso di necessit\u00e0 di certificazione ai fini INPS per l\u2019assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all\u2019INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanit\u00e0 pubblica \u00e8 stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; d) accertano l\u2019assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonch\u00e9 degli altri eventuali conviventi; e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosit\u00e0, le modalit\u00e0 di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; f) informano la persona circa la necessit\u00e0 di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonch\u00e9 di mantenere: 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall\u2019ultima esposizione; 2) il divieto di contatti sociali; 3) il divieto di spostamenti e viaggi; 4) l\u2019obbligo di rimanere raggiungibile per le attivit\u00e0 di sorveglianza; g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica; 2) indossare la mascherina chirurgica fornita all\u2019avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un\u2019adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario; h) l\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanit\u00e0 pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.<\/li> Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: a) all\u2019equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l\u2019esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l\u2019esercizio temporaneo di cui all\u2019art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all\u2019art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.<\/li> In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all\u2019estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall\u2019attuazione della direttiva (UE) 2015\/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell\u2019Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95\/553\/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo. Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia<\/li> In deroga a quanto previsto dall\u2019art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, \u00e8 tenuto, ai fini dell\u2019accesso al servizio, a consegnare al vettore all\u2019atto dell\u2019imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l\u2019indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell\u2019abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verr\u00e0 utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di pi\u00f9 abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.<\/li> Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l\u2019abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivit\u00e0 al Dipartimento di prevenzione dell\u2019Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria, ad isolamento.<\/li> I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell\u2019imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l\u2019imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformit\u00e0 alle indicazioni di cui al \u201cProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica\u201d di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all\u2019allegato 8, nonch\u00e9 alle \u201cLinee guida per l\u2019informazione agli utenti e le modalit\u00e0 organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19\u201d, di cui all\u2019allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonch\u00e9 l\u2019utilizzo da parte dell\u2019equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell\u2019imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.<\/li> Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.<\/li> In deroga a quanto previsto dall\u2019art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, \u00e8 tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l\u2019indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorit\u00e0, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell\u2019abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verr\u00e0 utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di pi\u00f9 abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.<\/li> Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altres\u00ec, gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l\u2019abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivit\u00e0 al Dipartimento di prevenzione dell\u2019Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria, ad isolamento.<\/li> In caso di trasporto terrestre, \u00e8 autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l\u2019obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano \u00e8 di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall\u2019art. 4, commi 6 e 7.<\/li> In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonch\u00e9 quelli previsti dall\u2019art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l\u2019obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivit\u00e0 al Dipartimento di prevenzione dell\u2019Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra localit\u00e0 del territorio nazionale, sono comunque tenuti: a) ai fini dell\u2019accesso al servizio di trasporto verso l\u2019Italia, a consegnare al vettore all\u2019atto dell\u2019imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l\u2019indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 2) localit\u00e0 italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia; b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all\u2019interno delle aerostazioni.<\/li> In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all\u2019interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall\u2019art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.<\/li> Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) all\u2019equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l\u2019esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l\u2019esercizio temporaneo di cui all\u2019art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all\u2019art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.<\/li> In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all\u2019estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall\u2019attuazione della direttiva (UE) 2015\/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell\u2019Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95\/553\/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo. Art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera<\/li> Al fine di contrastare il diffondersi dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.<\/li> \u00c8 fatto divieto a tutte le societ\u00e0 di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli gi\u00e0 presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.<\/li> Assicurata l\u2019esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorit\u00e0, tutte le societ\u00e0 di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non gi\u00e0 sbarcati in precedenti scali.<\/li> All\u2019atto dello sbarco nei porti italiani: a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all\u2019isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; b) i passeggeri di nazionalit\u00e0 italiana e residenti all\u2019estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all\u2019isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la localit\u00e0 da essi indicata all\u2019atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell\u2019armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; c) i passeggeri di nazionalit\u00e0 straniera e residenti all\u2019estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell\u2019armatore.<\/li> I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la localit\u00e0 da essi indicata all\u2019atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.<\/li> Salvo diversa indicazione dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall\u2019Autorit\u00e0 sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la localit\u00e0 da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell\u2019armatore.<\/li> Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all\u2019equipaggio in relazione alla nazionalit\u00e0 di appartenenza. \u00c8 comunque consentito all\u2019equipaggio, previa autorizzazione dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.<\/li> \u00c8 fatto divieto alle societ\u00e0 di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.<\/li> In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all\u2019estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall\u2019attuazione della direttiva (UE) 2015\/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell\u2019Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95\/553\/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo. Art. 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea<\/li> Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivit\u00e0 di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel \u201cProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid \u2013 19 nel settore del trasporto e della logistica\u201d di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all\u2019allegato 8, nonch\u00e9 delle \u201cLinee guida per l\u2019informazione agli utenti e le modalit\u00e0 organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19\u201d, di cui all\u2019allegato 9.<\/li> In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto pu\u00f2 integrare o modificare le \u201cLinee guida per l\u2019informazione agli utenti e le modalit\u00e0 organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19\u201d, nonch\u00e9, previo accordo con i soggetti firmatari, il \u201cProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica\u201d di settore sottoscritto il 20 marzo 2020. Art. 8 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilit\u00e0<\/li> Le attivit\u00e0 sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all\u2019interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilit\u00e0, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Art. 9 Esecuzione e monitoraggio delle misure<\/li> Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell\u2019interno, assicura l\u2019esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonch\u00e9 monitora l\u2019attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell\u2019ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonch\u00e9, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata Art. 10 Disposizioni finali<\/li> Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall\u2019articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.<\/li> Si continuano ad applicare le misure di contenimento pi\u00f9 restrittive adottate dalle Regioni, anche d\u2019intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.<\/li> Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL MINISTRO DELLA SALUTE Allegato 1 Commercio al dettaglio Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l\u2019illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l\u2019igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti Allegato 2 Servizi per la persona Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attivit\u00e0 delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attivit\u00e0 connesse Allegato 3 ATECO 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 PESCA E ACQUACOLTURA 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 INDUSTRIA DEL TABACCO 13 INDUSTRIE TESSILI 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 24 METALLURGIA 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 INGEGNERIA CIVILE 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 TRASPORTO AEREO 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 58 ATTIVITA' EDITORIALI 59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 TELECOMUNICAZIONI 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI 69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA' 70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO 74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 SERVIZI VETERINARI 78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE 81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE) 82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 85 ISTRUZIONE 86 ASSISTENZA SANITARIA 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI Allegato 4 Misure igienico-sanitarie<\/li> lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;<\/li> evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;<\/li> evitare abbracci e strette di mano;<\/li> mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;<\/li> praticare l\u2019igiene respiratoria (starnutire e\/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);<\/li> evitare l\u2019uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l\u2019attivit\u00e0 sportiva;<\/li> non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;<\/li> coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;<\/li> non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;<\/li> pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;<\/li> \u00e8 fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali<\/li> Mantenimento in tutte le attivit\u00e0 e le loro fasi del distanziamento interpersonale.<\/li> Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell\u2019orario di apertura.<\/li> Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d\u2019aria.<\/li> Ampia disponibilit\u00e0 e accessibilit\u00e0 a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.<\/li> Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.<\/li> Uso dei guanti \"usa e getta\" nelle attivit\u00e0 di acquisto, particolarmente per l\u2019acquisto di alimenti e bevande.<\/li> Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalit\u00e0: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati pu\u00f2 accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l\u2019accesso \u00e8 regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.<\/li> Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. Allegato 6 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020 Oggi, venerdi 24 aprile 2020, \u00e8 stato integrato il \u201cProtocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro\u201d sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell\u2019economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l\u2019incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all\u2019articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attivit\u00e0 professionali e alle attivit\u00e0 produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. Premessa Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonch\u00e9 di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell\u2019adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attivit\u00e0 produttive pu\u00f2 infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Unitamente alla possibilit\u00e0 per l\u2019azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. \u00c8 obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivit\u00e0 produttive con la garanzia di condizioni di salubrit\u00e0 e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalit\u00e0 lavorative. Nell\u2019ambito di tale obiettivo, si pu\u00f2 prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attivit\u00e0. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Ferma la necessit\u00e0 di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinch\u00e9 ogni misura adottata possa essere condivisa e resa pi\u00f9 efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificit\u00e0 di ogni singola realt\u00e0 produttiva e delle situazioni territoriali. PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID \u2013 19 L\u2019obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione \u00e8 fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l\u2019efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l\u2019epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell\u201911 marzo 2020 prevede l\u2019osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell\u2019intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID \u2013 19 e che per le attivit\u00e0 di produzione tali misure raccomandano: \u2022 sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalit\u00e0 di lavoro agile per le attivit\u00e0 che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalit\u00e0 a distanza; \u2022 siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonch\u00e9 gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; \u2022 siano sospese le attivit\u00e0 dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; \u2022 assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; \u2022 siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; \u2022 per le sole attivit\u00e0 produttive si raccomanda altres\u00ec che siano limitati al massimo gli spostamenti all\u2019interno dei siti e contingentato l\u2019accesso agli spazi comuni; \u2022 si favoriscono, limitatamente alle attivit\u00e0 produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; \u2022 per tutte le attivit\u00e0 non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalit\u00e0 di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all\u2019interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o pi\u00f9 incisive secondo le peculiarit\u00e0 della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all\u2019interno dell\u2019azienda e garantire la salubrit\u00e0 dell\u2019ambiente di lavoro. 1-INFORMAZIONE \u2022 L\u2019azienda, attraverso le modalit\u00e0 pi\u00f9 idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorit\u00e0, consegnando e\/o affiggendo all\u2019ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi \u2022 In particolare, le informazioni riguardano o l\u2019obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5\u00b0) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l\u2019autorit\u00e0 sanitaria o la consapevolezza e l\u2019accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all\u2019ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell\u2019Autorit\u00e0 impongono di informare il medico di famiglia e l\u2019Autorit\u00e0 sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l\u2019impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorit\u00e0 e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell\u2019igiene) o l\u2019impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l\u2019espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti L\u2019azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 2-MODALITA\u2019 DI INGRESSO IN AZIENDA \u2022 Il personale, prima dell\u2019accesso al luogo di lavoro potr\u00e0 essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1 . Se tale temperatura risulter\u00e0 superiore ai 37,5\u00b0, non sar\u00e0 consentito 1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. \u00c8 possibile identificare l\u2019interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l\u2019accesso ai locali aziendali; 2) fornire l\u2019informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l\u2019informativa pu\u00f2 omettere le informazioni di cui l\u2019interessato \u00e8 gi\u00e0 in possesso e pu\u00f2 essere fornita l\u2019accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e\/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel pi\u00f9 breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni \u2022 Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell\u2019accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell\u2019OMS2 \u2022 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23\/02\/2020, art. 1, lett. h) e i) \u2022 L\u2019 ingresso in azienda di lavoratori gi\u00e0 risultati positivi all\u2019infezione da COVID 19 dovr\u00e0 essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la \u201cavvenuta negativizzazione\u201d del tampone secondo le modalit\u00e0 previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. \u2022 Qualora, per prevenire l\u2019attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l\u2019autorit\u00e0 sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad anche oralmente. Quanto ai contenuti dell\u2019informativa, con riferimento alla finalit\u00e0 del trattamento potr\u00e0 essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica pu\u00f2 essere indicata l\u2019implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell\u2019art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell\u2019eventuale conservazione dei dati si pu\u00f2 far riferimento al termine dello stato d\u2019emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalit\u00e0 di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali \u201ccontatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalit\u00e0 tali da garantire la riservatezza e la dignit\u00e0 del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all\u2019ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l\u2019attivit\u00e0 lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).<\/li><\/ol>\n\n\n\n \n\n\n\n2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l\u2019assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poich\u00e9 l\u2019acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, \u00e8 necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificit\u00e0 dei luoghi. esempio, l\u2019esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornir\u00e0 la massima collaborazione. 3-MODALITA\u2019 DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI \u2022 Per l\u2019accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalit\u00e0, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti\/uffici coinvolti \u2022 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non \u00e8 consentito l\u2019accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attivit\u00e0 di approntamento delle attivit\u00e0 di carico e scarico, il trasportatore dovr\u00e0 attenersi alla rigorosa distanza di un metro \u2022 Per fornitori\/trasportatori e\/o altro personale esterno individuare\/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera \u2022 Va ridotto, per quanto possibile, l\u2019accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l\u2019ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione\u2026), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l\u2019accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2 \u2022 Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall\u2019azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. \u2022 le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all\u2019interno dei siti e delle aree produttive \u2022 in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l\u2019appaltatore dovr\u00e0 informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l\u2019autorit\u00e0 sanitaria fornendo elementi utili all\u2019individuazione di eventuali contatti stretti. \u2022 L\u2019azienda committente \u00e8 tenuta a dare, all\u2019impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinch\u00e9 i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA \u2022 l\u2019azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago \u2022 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all\u2019interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonch\u00e9 alla loro ventilazione \u2022 occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi \u2022 l\u2019azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalit\u00e0 ritenute pi\u00f9 opportune, pu\u00f2 organizzare interventi particolari\/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) \u2022 nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attivit\u00e0 di pulizia, \u00e8 necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.. \u2022 5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI \u2022 \u00e8 obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani \u2022 l\u2019azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani \u2022 \u00e8 raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone \u2022 I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE \u2022 l\u2019adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione \u00e8 fondamentale e, vista l\u2019attuale situazione di emergenza, \u00e8 evidentemente legata alla disponibilit\u00e0 in commercio. Per questi motivi: a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformit\u00e0 a quanto previsto dalle indicazioni dell\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0. b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolt\u00e0 di approvvigionamento e alla sola finalit\u00e0 di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall\u2019autorit\u00e0 sanitaria c. \u00e8 favorita la preparazione da parte dell\u2019azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell\u2019OMS (https:\/\/www.who.int\/gpsc\/5may\/Guide_to_Local_Production.pdf) \u2022 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative \u00e8 comunque necessario l\u2019uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc\u2026) conformi alle disposizioni delle autorit\u00e0 scientifiche e sanitarie. \u2022 nella declinazione delle misure del Protocollo all\u2019interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attivit\u00e0 dell\u2019azienda, si adotteranno i DPI idonei. E\u2019 previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l\u2019utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)<\/p>\n\n\n\n
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E\/O SNACK\u2026) \u2022 l\u2019accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi \u00e8 contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all\u2019interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. \u2022 occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilit\u00e0 dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. \u2022 occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cos\u00ec le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: \u2022 disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali \u00e8 possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza \u2022 Si pu\u00f2 procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi \u2022 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l\u2019obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili \u2022 utilizzare lo smart working per tutte quelle attivit\u00e0 che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilit\u00e0 di assicurare che gli stessi riguardino l\u2019intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l\u2019astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione \u2022 nel caso l\u2019utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti \u2022 sono sospese e annullate tutte le trasferte\/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gi\u00e0 concordate o organizzate Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessit\u00e0 che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivit\u00e0 (assistenza nell\u2019uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). E\u2019 necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e\/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. Per gli ambienti dove operano pi\u00f9 lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L\u2019articolazione del lavoro potr\u00e0 essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all\u2019entrata e all\u2019uscita con flessibilit\u00e0 di orari. \u00c8 essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all\u2019utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l\u2019uso del mezzo privato o di navette. 9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI \u2022 Si favoriscono orari di ingresso\/uscita scaglionati in modo da evitare il pi\u00f9 possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) \u2022 dove \u00e8 possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE \u2022 Gli spostamenti all\u2019interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali \u2022 non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessit\u00e0 e urgenza, nell\u2019impossibilit\u00e0 di collegamento a distanza, dovr\u00e0 essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un\u2019adeguata pulizia\/areazione dei locali \u2022 sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivit\u00e0 di formazione in modalit\u00e0 in aula, anche obbligatoria, anche se gi\u00e0 organizzati; \u00e8 comunque possibile, qualora l\u2019organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work \u2022 Il mancato completamento dell\u2019aggiornamento della formazione professionale e\/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli\/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all\u2019emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l\u2019impossibilit\u00e0 a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo\/funzione (a titolo esemplificativo: l\u2019addetto all\u2019emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, pu\u00f2 continuare ad intervenire in caso di necessit\u00e0; il carrellista pu\u00f2 continuare ad operare come carrellista) 11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA \u2022 nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all\u2019ufficio del personale, si dovr\u00e0 procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell\u2019autorit\u00e0 sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l\u2019azienda procede immediatamente ad avvertire le autorit\u00e0 sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute \u2022 l\u2019azienda collabora con le Autorit\u00e0 sanitarie per la definizione degli eventuali \u201ccontatti stretti\u201d di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ci\u00f2 al fine di permettere alle autorit\u00e0 di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell\u2019indagine, l\u2019azienda potr\u00e0 chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria \u2022 Il lavoratore al momento dell\u2019isolamento, deve essere subito dotato ove gi\u00e0 non lo fosse, di mascherina chirurgica. 12-SORVEGLIANZA SANITARIA\/MEDICO COMPETENTE\/RLS \u2022 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) \u2022 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia \u2022 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perch\u00e9 rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perch\u00e9 pu\u00f2 intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l\u2019informazione e la formazione che il medico competente pu\u00f2 fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio \u2022 nell\u2019integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS\/RLST. \u2022 Il medico competente segnala all\u2019azienda situazioni di particolare fragilit\u00e0 e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l\u2019azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. \u2022 Il medico competente applicher\u00e0 le indicazioni delle Autorit\u00e0 Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potr\u00e0 suggerire l\u2019adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. \u2022 Alla ripresa delle attivit\u00e0, \u00e8 opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilit\u00e0 e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. E\u2019 raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all\u2019et\u00e0 Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l\u2019infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalit\u00e0 previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l\u2019idoneit\u00e0 alla mansione\u201d. (D.Lgs 81\/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosit\u00e0 e comunque indipendentemente dalla durata dell\u2019assenza per malattia. 13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE \u2022 \u00c8 costituito in azienda un Comitato per l\u2019applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. \u2022 Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verr\u00e0 istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. \u2022 Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalit\u00e0 del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorit\u00e0 sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. Allegato 7 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil, Filca \u2013 CISL e Fillea CGIL il seguente: PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID \u2013 19 NEI CANTIERI Il 14 marzo 2020 \u00e8 stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d\u2019ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi\u201c, il cui contenuto \u00e8 stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. Stante la validit\u00e0 delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell\u2019edilizia,, si \u00e8 ritenuto definire ulteriori misure. L\u2019obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione \u00e8 fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l\u2019efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l\u2019epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cos\u00ec le intese con le rappresentanze sindacali: \u2022 attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalit\u00e0 di lavoro agile per le attivit\u00e0 di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalit\u00e0 a distanza; \u2022 sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate; \u2022 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l\u2019obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; \u2022 utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l\u2019astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; \u2022 sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonch\u00e9 gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivit\u00e0 di supporto al cantiere; \u2022 sono sospese e annullate tutte le trasferte\/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gi\u00e0 concordate o organizzate \u2022 sono limitati al massimo gli spostamenti all\u2019interno e all\u2019esterno del cantiere, contingentando l\u2019accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere; Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessit\u00e0 che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivit\u00e0 (assistenza nell\u2019uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). E\u2019 necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e\/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano pi\u00f9 lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinch\u00e9 nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio; L\u2019articolazione del lavoro potr\u00e0 essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all\u2019entrata e all\u2019uscita con flessibilit\u00e0 di orari. \u00c8 essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all\u2019utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l\u2019uso del mezzo privato o di navette. Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell\u201911 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all\u2019interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all\u2019interno del cantiere e garantire la salubrit\u00e0 dell\u2019ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o pi\u00f9 incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali\/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente. 1-INFORMAZIONE Il datore di lavoro, anche con l\u2019ausilio dell\u2019Ente Unificato Bilaterale formazione\/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalit\u00e0 pi\u00f9 idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorit\u00e0, consegnando e\/o affiggendo all\u2019ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalit\u00e0 di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: \u2022 il personale, prima dell\u2019accesso al cantiere dovr\u00e0 essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulter\u00e0 superiore ai 37,5\u00b0, non sar\u00e0 consentito l\u2019accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 1 3<\/li><\/ol>\n\n\n\nsaranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e\/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel pi\u00f9 breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l\u2019autorit\u00e0 sanitaria; \u2022 la consapevolezza e l\u2019accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all\u2019ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. \u00c8 possibile identificare l\u2019interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l\u2019accesso ai locali aziendali; 2) fornire l\u2019informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l\u2019informativa pu\u00f2 omettere le informazioni di cui l\u2019interessato \u00e8 gi\u00e0 in possesso e pu\u00f2 essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell\u2019informativa, con riferimento alla finalit\u00e0 del trattamento potr\u00e0 essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica pu\u00f2 essere indicata l\u2019implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell\u2019art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell\u2019eventuale conservazione dei dati si pu\u00f2 far riferimento al termine dello stato d\u2019emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalit\u00e0 di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali \u201ccontatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalit\u00e0 tali da garantire la riservatezza e la dignit\u00e0 del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all\u2019ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattivit\u00e0 lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell\u2019Autorit\u00e0 impongono di informare il medico di famiglia e l\u2019Autorit\u00e0 sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; \u2022 l\u2019impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorit\u00e0 e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell\u2019igiene); \u2022 l\u2019impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l\u2019espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; \u2022 l\u2019obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell\u2019accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell\u2019OMS; \u2022 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23\/02\/2020, art. 1, lett. h) e i)<\/li><\/ul>\n\n\n\nMODALITA\u2019 DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI \u2022 Per l\u2019accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalit\u00e0, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento; \u2022 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non \u00e8 consentito l\u2019accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivit\u00e0 di approntamento delle attivit\u00e0 di carico e scarico, il trasportatore dovr\u00e0 attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro; \u2022 Per fornitori\/trasportatori e\/o altro personale esterno individuare\/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; \u2022 Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e\/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennit\u00e0 specifiche, come da contrattazione collettiva, per l\u2019uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all\u2019interno del veicolo.<\/li> PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE \u2022 Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l\u2019accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d\u2019opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; \u2022 Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l\u2019uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro; \u2022 Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all\u2019esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalit\u00e0, nonch\u00e9 dei mezzi d\u2019opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalit\u00e0 del cantiere; \u2022 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all\u2019interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonch\u00e9, laddove necessario, alla loro ventilazione \u2022 La periodicit\u00e0 della sanificazione verr\u00e0 stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); \u2022 Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); \u2022 Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale; \u2022 Le azioni di sanificazione devono prevedere attivit\u00e0 eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;<\/li> PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI \u2022 \u00e8 obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l\u2019esecuzione delle lavorazioni; \u2022 il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;<\/li> DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE \u2022 l\u2019adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione \u00e8 di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, \u00e8 evidentemente legata alla disponibilit\u00e0 in commercio dei predetti dispositivi; \u2022 le mascherine dovranno essere utilizzate in conformit\u00e0 a quanto previsto dalle indicazioni dell\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0; \u2022 data la situazione di emergenza, in caso di difficolt\u00e0 di approvvigionamento e alla sola finalit\u00e0 di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall\u2019autorit\u00e0 sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; \u2022 \u00e8 favorita la predisposizione da parte dell\u2019azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell\u2019OMS (https:\/\/www.who.int\/gpsc\/5may\/Guide to Local Production.pdf); \u2022 qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative \u00e8 comunque necessario l\u2019uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc\u2026) conformi alle disposizioni delle autorit\u00e0 scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI; \u2022 il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione; \u2022 il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta; \u2022 il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unit\u00e0) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l\u2019apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivit\u00e0 sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gi\u00e0 nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;<\/li> GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) \u2022 L\u2019accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi \u00e8 contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all\u2019interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attivit\u00e0 che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, \u00e8 preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l\u2019uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere; \u2022 il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilit\u00e0 dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. \u2022 Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;<\/li> ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cos\u00ec le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l\u2019obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all\u2019apertura, alla sosta e all\u2019uscita.<\/li> GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE \u2022 Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5\u00b0 e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovr\u00e0 procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell\u2019autorit\u00e0 sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorit\u00e0 sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; \u2022 Il datore di lavoro collabora con le Autorit\u00e0 sanitarie per l\u2019individuazione degli eventuali \u201ccontatti stretti\u201d di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ci\u00f2 al fine di permettere alle autorit\u00e0 di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell\u2019indagine, il datore di lavoro potr\u00e0 chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria 9.SORVEGLIANZA SANITARIA\/MEDICO COMPETENTE\/RLS o RLST \u2022 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo): \u2022 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; \u2022 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perch\u00e9 rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perch\u00e9 pu\u00f2 intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l\u2019informazione e la formazione che il medico competente pu\u00f2 fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; \u2022 nell\u2019integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS\/RLST nonch\u00e9 con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; \u2022 Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilit\u00e0 e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicher\u00e0 le indicazioni delle Autorit\u00e0 Sanitarie;<\/li> AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE \u2022 \u00c8 costituito in cantiere un Comitato per l\u2019applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. \u2022 Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verr\u00e0 istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. \u2022 Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalit\u00e0 del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorit\u00e0 sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell\u2019INAIL e dell\u2019Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, \"Ispettorato Nazionale del Lavoro\", e che, in casi eccezionali, potr\u00e0 essere richiesto l\u2019intervento degli agenti di Polizia Locale. TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILIT\u00c0 DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL\u2019APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attivit\u00e0 di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell\u2019articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l\u2019epidemia di COVID-19 \u00e8 sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilit\u00e0 del debitore, anche relativamente all\u2019applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorit\u00e0 scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni; 2) l\u2019accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non pu\u00f2 essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all\u2019interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non \u00e8 possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non \u00e8 possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni; 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessit\u00e0 di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non \u00e8 possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni; 4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e\/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni. 5) indisponibilit\u00e0 di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivit\u00e0 del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l\u2019integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva. Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall\u2019Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0 in relazione alle modalit\u00e0 di contagio del COVID-19. Roma, 24 aprile 2020. Allegato 8 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente: PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID \u2013 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA Il 14 marzo 2020 \u00e8 stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d\u2019ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. Stante la validit\u00e0 delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si \u00e8 ritenuto necessario definire ulteriori misure. Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell\u2019ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attivit\u00e0 accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalit\u00e0 di trasporto, si richiama l\u2019attenzione sui seguenti adempimenti comuni: \u2022 prevedere l\u2019obbligo da parte dei responsabili dell\u2019informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); \u2022 La sanificazione e l\u2019igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e\/o lavoratori ed effettuata con le modalit\u00e0 definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell\u2019Istituto Superiore di Sanit\u00e0). \u2022 Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri. \u2022 Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile \u00e8 necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti). \u2022 Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalit\u00e0 del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. \u2022 Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall\u2019utenza non siano possibili, va previsto l\u2019utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile. \u2022 Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivit\u00e0 che richiedono necessariamente tale modalit\u00e0. \u2022 Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto. \u2022 Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalit\u00e0 di comportamento dell\u2019utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potr\u00e0 contemplare l\u2019interruzione del servizio. \u2022 Nel caso di attivit\u00e0 che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, \u00e8 preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l\u2019uso, saranno individuate dal Comitato per l\u2019applicazione del Protocollo le modalit\u00e0 organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio. ALLEGATO SETTORE AEREO \u2022 Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a pi\u00f9 stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l\u2019applicazione del Protocollo di cui in premessa. \u2022 Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci. SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI \u2022 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo pu\u00f2 accedere al luogo di carico\/scarico anche se l\u2019autista \u00e8 sprovvisto di DPI, purch\u00e9 non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico\/scarico dovr\u00e0 essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico\/scarico delle merci e la presa\/consegna dei documenti, avvengano con modalit\u00e0 che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non \u00e8 consentito l\u2019accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l\u2019utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico\/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani. \u2022 Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ci\u00f2 non sia possibile, sar\u00e0 necessario l\u2019utilizzo di mascherine e guanti. \u2022 Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attivit\u00e0 lavorative che si svolgono in ambienti all\u2019aperto, \u00e8 comunque necessario l\u2019uso delle mascherine. \u2022 Assicurare, laddove possibile e compatibile con l\u2019organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico\/scarico delle merci e con l\u2019obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorit\u00e0 nella lavorazione delle merci. SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE In adesione a quanto previsto nell\u2019Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: \u2022 L\u2019azienda procede all\u2019igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l\u2019igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realt\u00e0 aziendali. \u2022 Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. \u2022 Sospensione, previa autorizzazione dell\u2019Agenzia per la mobilit\u00e0 territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo. \u2022 Sospendere l\u2019attivit\u00e0 di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. SETTORE FERROVIARIO \u2022 Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformit\u00e0 a quanto disposto dalle Autorit\u00e0 sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l\u2019accesso delle persone agli uffici informazioni\/biglietterie delle stazioni. \u2022 Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all\u2019area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacit\u00e0 organizzative ed ai flussi di traffico movimentati: o disponibilit\u00e0 per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani); o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative; o proseguimento delle attivit\u00e0 di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni. o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilit\u00e0 di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio; o disponibilit\u00e0 nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell\u2019OMS. Sino al 3 aprile p.v. \u00e8 sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno. \u2022 In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all\u2019affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorit\u00e0 sanitarie devono essere prontamente informate: all\u2019esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all\u2019opportunit\u00e0 di fermare il treno per procedere ad un intervento. \u2022 Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all\u2019affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), \u00e8 richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l\u2019isolamento di passeggeri o di personale di bordo. \u2022 L\u2019impresa ferroviaria proceder\u00e0 successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall\u2019emergenza prima di rimetterlo nella disponibilit\u00e0 di esercizio. SETTORE MARITTIMO E PORTUALE \u2022 Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ci\u00f2 non fosse possibile, il personale dovr\u00e0 presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario. \u2022 Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unit\u00e0 aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche. \u2022 Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l\u2019utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini. \u2022 L\u2019attivit\u00e0 di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalit\u00e0 e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avr\u00e0 luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unit\u00e0 da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarder\u00e0 in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potr\u00e0 essere effettuata con acqua e detergente seguita dall\u2019applicazione di disinfettanti d\u2019uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicher\u00e0 secondo le modalit\u00e0 e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificit\u00e0 dei traffici. Le normali attivit\u00e0 di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalit\u00e0 appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l\u2019uso di prodotti messi a disposizione dall\u2019azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.) \u2022 Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale: \u2022 per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative; \u2022 per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri; \u2022 per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; \u2022 per informare immediatamente le Autorit\u00e0 sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all\u2019affezione da Covid-19; \u2022 per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all\u2019affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; \u2022 per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all\u2019affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell\u2019unit\u00e0 interessata dall\u2019emergenza prima di rimetterla nella disponibilit\u00e0 d\u2019esercizio. \u2022 Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell\u2019autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sar\u00e0 favorito l\u2019utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l\u2019autotrasporto e l\u2019utenza in genere. \u2022 le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalit\u00e0 tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici. \u2022 considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attivit\u00e0 di registrazione e di consegna dei PASS per l\u2019accesso a bordo della nave ai fini di security. \u2022 Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all\u2019impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista. \u2022 Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell\u2019ADSP e\/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e\/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici. Servizi di trasporto non di linea \u2022 Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il pi\u00f9 possibile, pi\u00f9 di due passeggeri. Il conducente dovr\u00e0 indossare dispositivi di protezione. Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall\u2019 Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 (OMS) in relazione alle modalit\u00e0 di contagio del COVID-19 Allegato 9 Linee guida per l\u2019informazione agli utenti e le modalit\u00e0 organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico Il 14 marzo 2020 \u00e8 stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d\u2019ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalit\u00e0 di informazione agli utenti nonch\u00e9 le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attivit\u00e0 industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone. Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non \u00e8 indipendente dall\u2019adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali \u201cmisure di sistema\u201d. Si richiamano, di seguito, le principali misure auspicabili: Misure \u201cdi sistema\u201d L\u2019articolazione dell\u2019orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 importante per modulare la mobilit\u00e0 dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilit\u00e0 dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado sono, altres\u00ec, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilit\u00e0 sostenibile. Tale approccio \u00e8 alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento. La responsabilit\u00e0 individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonch\u00e9 prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, \u00e8 un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell\u2019utilizzo dei mezzi di trasporto. Misure di carattere generale Si richiama, altres\u00ec, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalit\u00e0 di trasporto: \u2022 La sanificazione e l\u2019igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e\/o lavoratori ed effettuata con le modalit\u00e0 definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell\u2019Istituto Superiore di Sanit\u00e0; \u2022 Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza \u00e8 necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. \u2022 E\u2019 necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto della predetta distanza, i passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine). \u2022 Nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti \u00e8 opportuno installare punti vendita, anche mediante distributori di dispositivi di sicurezza. \u2022 Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5\u00b0 C. \u2022 Adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell\u2019utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonch\u00e9 sui comportamenti che la stessa utenza \u00e8 obbligata a tenere all\u2019interno delle stazioni, degli aeroporti , dei porti , e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo. \u2022 Adozione di interventi gestionali, ove necessari, di contingentamento degli accessi alle stazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. \u2022 Adozione di misure organizzative , con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all\u2019interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l\u2019attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico \u2022 Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) \u2022 Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app \u2022 Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all\u2019interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone \u2022 Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro \u2022 Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti \u2022 Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente \u2022 Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso \u2022 Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca ALLEGATO TECNICO \u2013 SINGOLE MODALITA\u2019 DI TRASPORTO SETTORE AEREO Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, l\u2019osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri: \u2022 gestione dell\u2019accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l\u2019incontro di flussi di utenti; \u2022 interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell\u2019aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza; \u2022 previsione di percorsi a senso unico all\u2019interno dell\u2019aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; \u2022 obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all\u2019interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell\u2019ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sar\u00e0 implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento fisico; \u2022 i passeggeri sull\u2019aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina; \u2022 attivit\u00e0 di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche pi\u00f9 volte al giorno in base al traffico dell\u2019aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale; \u2022 introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalit\u00e0 da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura al terminal d\u2019imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall\u2019aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti. SETTORE MARITTIMO E PORTUALE Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono gi\u00e0 sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l\u2019adozione delle sotto elencate misure: \u2022 evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. \u2022 I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca \u2022 Rafforzamento dei servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l\u2019utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini; \u2022 l\u2019attivit\u00e0 di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalit\u00e0 e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avr\u00e0 luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l\u2019attivit\u00e0 commerciale dell\u2019unit\u00e0. Nei locali pubblici questa riguarder\u00e0 in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potr\u00e0 essere effettuata con acqua e detergente seguita dall\u2019applicazione di disinfettanti d\u2019uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attivit\u00e0 di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalit\u00e0 appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l\u2019uso di prodotti messi a disposizione dall\u2019azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.); \u2022 le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display: \u2022 per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali; \u2022 per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri; \u2022 per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati; \u2022 per il TPL marittimo \u00e8 necessario l\u2019utilizzo di dispositivi di sicurezza individuale come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra. SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE CONCESSE Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: \u2022 l\u2019azienda procede all\u2019igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l\u2019igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realt\u00e0 aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso; \u2022 I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca; \u2022 prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati:<\/li><\/ol>\n\n\n\nnegli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall\u2019altra porta;<\/li> utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un\u2019apertura differenziata delle porte; \u2022 sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell\u2019affollamento del veicolo, l\u2019azienda pu\u00f2 dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate; \u2022 nelle stazioni della metropolitana:<\/li> prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l\u2019individuazione delle banchine e dell\u2019uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;<\/li> predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;<\/li> prevedere l\u2019utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e\/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilit\u00e0 di diffusione di messaggi sonori\/vocali\/scritti; \u2022 applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro; \u2022 sospendere, previa autorizzazione dell\u2019Agenzia per la mobilit\u00e0 territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo; \u2022 sospendere l\u2019attivit\u00e0 di bigliettazione a bordo da parte degli autisti; \u2022 installare apparati, ove possibile, per l\u2019acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate pi\u00f9 volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. \u2022 aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri. SETTORE FERROVIARIO Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: \u2022 informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:<\/li> misure di prevenzione adottate in conformit\u00e0 a quanto disposto dalle Autorit\u00e0 sanitarie;<\/li> notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l\u2019accesso degli utenti agli uffici informazioni\/biglietterie delle stazioni; \u2022 incentivazioni degli acquisti di biglietti on line. Nelle grandi stazioni: \u2022 gestione dell\u2019accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l\u2019incontro di flussi di utenti; \u2022 interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; \u2022 previsione di percorsi a senso unico all\u2019interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; \u2022 attivit\u00e0 di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; \u2022 installazione di dispenser di facile accessibilit\u00e0 per permettere l\u2019igiene delle mani dei passeggeri; \u2022 regolamentazione dell\u2019utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti; \u2022 annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro; \u2022 limitazione dell\u2019utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento; \u2022 ai gate sono raccomandabili i controlli della temperatura corporea; \u2022 nelle attivit\u00e0 commerciali:<\/li> contingentamento delle presenze;<\/li> mantenimento delle distanze interpersonali;<\/li> separazione dei flussi di entrata\/uscita;<\/li> utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria<\/li> regolamentazione delle code di attesa;<\/li> acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all\u2019interno della stazione o ai margini del negozio senza necessit\u00e0 di accedervi. A bordo treno: \u2022 posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo; \u2022 eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell\u2019aria all\u2019interno delle carrozze ferroviarie; \u2022 sanificazione sistematica dei treni; \u2022 potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro; \u2022 previsione di flussi di salita e discesa separate in ogni carrozza. Ove ci\u00f2 non sia possibile, pensare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte; \u2022 distanziamento sociale a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili, \u2022 I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca; \u2022 sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):<\/li> distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un meccanismo di prenotazione a \u201cscacchiera\u201d;<\/li> applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;<\/li> adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positivit\u00e0 al virus;<\/li> sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto) fino alla data di riapertura di bar e ristoranti. SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il pi\u00f9 possibile, pi\u00f9 di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potr\u00e0 essere trasportato un solo passeggero. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o pi\u00f9 passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di pi\u00f9 di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l\u2019uso di mascherine. E\u2019 preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovr\u00e0 indossare dispositivi di protezione individuali. Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall\u2019 Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 (OMS) in relazione alle modalit\u00e0 di contagio del COVID-19. Allegato 10 Principi per il monitoraggio del rischio sanitario<\/li><\/ul>\n","post_title":"Dpcm 26 aprile 2020: Misure urgenti di contenimento del contagio sull\u2019intero territorio nazionale","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio-sullintero-territorio-nazionale","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2020-05-13 15:45:33","post_modified_gmt":"2020-05-13 13:45:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"http:\/\/www.comune.osimo.an.it\/?p=10155","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":10109,"post_author":"2","post_date":"2020-04-23 16:24:45","post_date_gmt":"2020-04-23 14:24:45","post_content":"\nVEDI ALLEGATI<\/p>\n","post_title":"Riaperti i termini per la presentazione della domanda per usufruire dei buoni spesa emessi nell'ambito dell'emergenza virus. 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Il Tgr delle Marche sui Rapid test Covid-19 . Primo Comune nelle Marche ad effettuarlo su base volontaria e sottoscrivendo modulo su consenso informato a dipendenti comunali e societa' partecipate.<\/p>\n\n\n\n
VEDI IL SERVIZIO QUI:<\/p>\n\n\n\n\nhttps:\/\/www.facebook.com\/TgrRaiMarche\/videos\/vb.279163269253696\/592820707982631\/?type=2&theater\n<\/div><\/figure>\n","post_title":"I RAPID TEST VIRUS A OSIMO Il Servizio TGR Marche","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"i-test-virus-a-osimo-il-servizio-tgr-marche","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2020-04-27 16:20:32","post_modified_gmt":"2020-04-27 14:20:32","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"http:\/\/www.comune.osimo.an.it\/?p=10031","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":10001,"post_author":"2","post_date":"2020-04-10 23:42:43","post_date_gmt":"2020-04-10 21:42:43","post_content":"","post_title":"Firmato il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"http-www-governo-it-sites-new-governo-it-files-dpcm_20200410-pdf","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2020-04-27 16:19:38","post_modified_gmt":"2020-04-27 14:19:38","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"http:\/\/www.comune.osimo.an.it\/?p=10001","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":9938,"post_author":"2","post_date":"2020-04-08 16:42:51","post_date_gmt":"2020-04-08 14:42:51","post_content":"\n
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